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Successioni

Successioni Ereditarie denuncie di successione

Successioni ereditarie denunce di successione ereditarie divisioni tra eredi e pratiche connesse comprensive di vlotura catastale e nuova intestazione dei beni.

Il nostro studio vi segue in tutte le operazioni necessarie per una corretta presentazione della denuncia di Successione dichiarazione a seguito di decesso di un congiunto o non.

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LA SUCCESSIONE EREDITARIA

La successione ereditaria , si apre al momento del decesso della persona ( de cuius) nel luogo del suo ultimo domicilio e determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto agli eredi e può essere di due tipi:

testamentaria: quando il defunto ha disposto nell’atto di testamento ceh puo’ avere la forma olografa , pubblico o segreto, l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari;

legittima: ovvero per legge dove gli eredi , stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario.

La successione legittima può svolgere una funzione residuale rispetto a quella testamentaria, applicandosi per quei beni eventualmente esclusi dal testamento. In altri termini, se il testamento non disciplina l’intera successione, questa sarà in parte testamentaria e in parte legittima;

Quando non c’è un testamento, l’eredità si devolve per legge al coniuge, ai figli e ai parenti fino al sesto grado; in mancanza di questi soggetti eredita lo Stato che risponderà dei debiti ereditari solo entro il limite dei crediti che rientrano nel patrimonio ereditario.

necessaria: si apre quando il de cuius nel proprio testamento abbia disposto dei propri beni,

ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.

SUCCESSIONI IL TESTAMENTO

testamento olografo, che con la forma di una scrittura privata è redatto per intero di pugno, datato e sottoscritto dal testatore, poi conservato presso di sé o persona di stretta fiducia.

testamento pubblico, è redatto dal notaio, il quale, alla presenza di due testimoni, riceve le dichiarazioni del testatore,

che ne trascrive fedelmente il contenuto, dandone lettura sempre in presenza dei testimoni, indica luogo e data del ricevimento e ora della sottoscrizione sua, dei testimoni e del testatore stesso.

In quanto atto pubblico esso costituisce piena prova di quanto avvenuto presso il notaio sino a querela di falso

ed è nullo quando manca la forma scritta e notarile, quando manca la sottoscrizione del professionista e del testatore stesso.

Per vizi minori sarà annullabile entro 5 anni dalla data di pubblicazione delle disposizioni testamentarie.

il testamento segreto, è redatto dal testatore o da un terzo anche con mezzi meccanici, sottoscritto solo dal testatore e consegnato in presenza di testimoni al notaio secondo formalità ben precise.

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